Green pass: dove previsto in ambito parrocchiale

Green pass: dove previsto in ambito parrocchiale

Nessun Green pass per le messe

“La certificazione non è richiesta per partecipare alle celebrazioni”. Lo si apprenda da una scheda informativa che accompagna la lettera ai vescovi diffusa oggi dalla Presidenza della Cei e che fa il punto sul Decreto Legge del 23 luglio 2021 che introduce l’obbligo di munirsi di certificazione verde (“Green Pass”) per usufruire di alcuni servizi o prendere parte ad alcune attività determinate dalla Legge. Si continuerà a osservare quanto previsto dal Protocollo Cei-Governo del 7 maggio 2020, integrato con le successive indicazioni del Comitato Tecnico-Scientifico: mascherine, distanziamento tra i banchi, comunione solo nella mano, niente scambio della pace con la stretta di mano, acquasantiere vuote. Nella scheda si precisa che, come per le celebrazioni, “non è richiesta la certificazione per le processioni”. Sono ancora valide le raccomandazioni e le misure comunicate l’11 giugno 2020: obbligo d’indossare la mascherina e di mantenere una distanza interpersonale di 2 m per coloro che cantano e 1,5 m per tutti gli altri fedeli. Ciò, in modo particolare, per evitare assembramenti. “Queste misure, tenendo conto della varietà di tradizioni e delle diverse prassi nelle diocesi, sono ancora attuali e possono continuare a essere garantite. Criteri di riferimento restano il buon senso e l’andamento della situazione epidemiologica nel luogo e nel momento in cui si svolge la processione”, prosegue la scheda.

Certificazione obbligatoria per altre attività

La certificazione è invece obbligatoria, a partire dal 6 agosto, per accedere ad altre attività organizzate o gestite da enti ecclesiastici, come ad esempio: servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio (anche bar) per il consumo al tavolo, al chiuso; spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportive; musei, altri istituti e luoghi di cultura e mostre; sagre e fiere, convegni e congressi; piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso; centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, dei centri estivi, e le relative attività di ristorazione. Sono esplicitamente esclusi dall’obbligo di possedere la certificazione verde i partecipanti ai centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione. Questo significa che non è necessario il “Green Pass” per le persone coinvolte nei centri estivi parrocchiali (oratori estivi, Cre, Grest, ecc…), anche se durante essi si consumano pasti. La certificazione è anche necessaria per partecipare ai ricevimenti successivi a celebrazioni civili o religiose (feste di nozze o altre ricorrenze) e per accedere alle Rsa. Sono esenti dall’obbligo del “Green Pass” i minori di età inferiore ai 12 anni e i soggetti esenti sulla base d’idonea certificazione medica. Il controllo della certificazione spetta agli organizzatori dell’attività.

Green pass per attività estive con maggiorenni

Un criterio di prudenza ci porta ad includere tra le attività in cui richiedere il Green Pass anche i campiscuola per giovani dai 18 anni e le esperienze estive per adulti, così come le analoghe attività in ambienti parrocchiali al chiuso sempre per persone maggiorenni”: è la scelta della diocesi di Treviso, che in questi giorni ha fatto giungere a tutti i parroci una lettera firmata dal direttore dell’ufficio di Pastorale giovanile, don Paolo Slompo. Una lettera che è un aggiornamento rispetto alle indicazioni precedenti per la progettazione delle attività estive, in seguito al decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105 del Governo che entrerà in vigore dal 6 agosto 2021.

Nel pieno di un’estate che speriamo caratterizzata da tante esperienze gioiose di fraternità e cura reciproca – scrive don Paolo -, vi aggiorno sulle attenzioni necessarie per fare la nostra parte nel contrasto alla pandemia, anche alla luce delle indicazioni e normative recenti”. Il recente decreto-legge del Governo (vedi allegato) rende necessario il possesso di Green Pass per le attività che offrono “ristorazione al chiuso a qualsiasi titolo” e “i centri culturali, sociali e ricreativi limitatamente alle attività al chiuso con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, i centri estivi e le relative attività di ristorazione”, come i Gr.Est. e i campiscuola per minori. Sono escluse altresì tutte le attività all’aperto in ambienti parrocchiali.

“Sarà responsabilità nostra, in quanto gestori, verificare il possesso del Green Pass all’inizio dell’esperienza, ad esempio all’inizio di un camposcuola (limitatamente ai maggiori di 18 anni) – sottolinea il direttore -. Segnaliamo inoltre che è giunta due giorni fa una nota del direttore generale dell’area Sanità e Sociale della Regione Veneto (prot. N° 0337787) che raccomanda (non obbliga) l’esecuzione di un test di screening (tampone) 48h prima della partenza per “i servizi con minori che prevedono un pernottamento” come avviene nel caso dei campiscuola. Ricordiamo che, nei centri pubblici dedicati, l’esecuzione di un tampone è attualmente ad accesso libero e gratuita. Resta fondamentale continuare a seguire le norme già presenti sul sito di Pastorale Giovanile come già illustrato in precedenza”.

La lettera del direttore della Pastorale giovanile ricorda, inoltre, le modalità per ottenere il Green Pass:

1. Certificazione verde COVID-19, che può essere rilasciata dopo la somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo fino alla data prevista per la somministrazione della seconda dose (nel caso di vaccino a doppia dose). La certificazione verde ha in ogni caso una validità di nove mesi dal completamento del ciclo vaccinale. oppure

2. Certificazione di avvenuta guarigione dall’infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi)

3. Effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SarsCoV-2 (con validità 48 ore).